Art. 5.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola. Partecipano ai lavori del collegio dei docenti, senza diritto di voto, anche i docenti a contratto e gli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
      2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 5, del piano dell'offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell'orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
      3. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.
      4. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce

 

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l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente del collegio è coadiuvato da un vice presidente, eletto dal collegio dei docenti, al quale può delegare specifici compiti.